mercoledì 6 febbraio 2013

ASPI - MINI ASPI 2013

Dal 1° gennaio 2013 l'ASPI andrà a sostituire gradualmente la DS non agricola a requisiti normali e ridotti, la ds speciale edile, l'indennità di mobilità ( a regime nel 2017).

BENEFICIARI:

L'ambito di applicazione viene esteso alla totalità dei lavoratori dipendenti compresi apprendisti e soci lavoratori di cooperativa e conferma la tutela ai dipendenti della P.A. con contratto a tempo determinato.

 

REQUISITI:

I requisiti ricalcano quelli della vecchia Disoccupazione :

 

·         almeno 2 anni di anzianità assicurativa

·         52 settimane di contributi nel biennio

·         essere in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni

DURATA:

La durata a regime sarà di 12 mesi per chi ha meno di 55 anni e 18 mesi per gli altri.

La fase di transizione la durata sarà:

Età

2013

2014

2015

2016

<50 anni

8

8

10

A regime 12

50-54 anni

12

12

12

A regime 12

55 e oltre

12

14

16

A regime 18

 

  

L'IMPORTO

A base di calcolo viene presa la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni divisa per il numero delle settimane di contribuzione effettivamente versate  e moltiplicata per 4.33.

L'importo sarà pari al 75% per la parte di retribuzione fino a € 1180 più un eventuale 25% per la parte di retribuzione eccedente i  € 1180 , con un massimale di € 1119.

E' prevista una riduzione del 15%dopo i primi 6 mesi di fruizione e un ulteriore decurtazione del 15% dopo il 12° mese.

 DOMANDA E DECORRENZA

Per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica, all'INPS, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento (68 giorni).

L'indennità di cui al comma 1 spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda.

 

NUOVA OCCUPAZIONE

In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennità ASpI è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, fino ad un massimo di sei mesi; al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a sei mesi l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento nell'ambito dell'ASpI o della mini-ASpI

 

 

AMmortizzatori sociali
► Mini ASpI

 

A decorrere dal 1° gennaio 2013, i lavoratori che possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria, è liquidata un'indennità di importo pari a quanto definito per l'ASpI.

I lavoratori per percepire l'indennità  devono essere in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni .

La Mini ASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo.

Per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica, all'INPS, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento (68 giorni).

In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennità è sospesa d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie fino ad un massimo di cinque giorni; al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

 

 

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