lunedì 18 luglio 2011

NOVITA’ NEI CONTROLLI ASSENZE PER MALATTIA

 
NOVITA' NEI CONTROLLI ASSENZE PER MALATTIA
DAL 16 LUGLIO 2011

Art. 16, comma 9, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111

9. Il comma 5 dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dai seguenti:

(comma 5, abrogato). L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.)

(Nuovo testo)" 5. Le Pubbliche Amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

5/bis. Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.

5/ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione."

 
 
 
 
 

sabato 16 luglio 2011

disoccupazione agricola per i titolari di partite IVA

Incontro a Roma sulla disoccupazione agricola per i titolari di partite IVA, fra i rappresentanti sindacali di FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL e i dirigenti INPS. Pagamenti entro l'8 agosto ed il 30 settembre.
 
L'incontro (svoltosi il 15 luglio 2011) sono scaturiti i seguenti impegni in merito al blocco delle DS agricole per i titolari di partite IVA:
1) si procede all'immediata liquidazione per
    a) gli iscritti negli elenchi anagrafici come "piccoli coltivatori diretti" (art. 8. L.334/68) quand'anche titolari di Partita IVA;
    b) i titolari di partita IVA che risulta inattiva nell'anno 2010.
2) Per tutti gli altri si farà un approfondimento con la presentazione degli estratti catastali o dichiarazione autocertificativa.
Su quanto innanzi l'Istituto preparerà apposita circolare, che verrà data in visione alle Organizzazioni Sindacali martedì 19 luglio 2011, per essere successivamente esaminata.
Di conseguenza i tempi concordati per la liquidazione sono i seguenti:
a) entro l'8 agosto nei casi di cui al punto 1;
b) entro il 30 settembre negli altri casi.