mercoledì 28 marzo 2012

PROBLEMATICA NETTEZZA URBANA - ATOME2- RICHIESTA INCONTRO

F P – C G I L
FIT - CISL
UILTRASPORTI
Via Peculio Frumentario
98122 MESSINA
Via A. Valore,21 Is. 301 bis
98100 MESSINA
tel. 0941.701422 fax 0941.1935907
98076 S. AGATA DI MILITELLO
Via Catania,15
                                                                                                  

      Barcellona P.G. 28/03/2012

            PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA                                                            Commissario Delegato

PALERMO
fax 091 7075111-106

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
PALERMO
fax 091 7070823

UFFICIO COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI IN SICILIA
PALERMO
 fax 091.67559184

PREFETTO
MESSINA
fax 090 7070823

PRESIDENTE PROVINCIA REGIONALE
MESSINA
Fax 090.7761958

SINDACI
ATO ME 2 S.p.A.
Loro Sedi

COMMISSARIO LIQUIDATORE
ATO ME2 S.p.A.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)
fax 090/9704954

DUSTY S.r.l.
Nona Strada,12Zona Industriale
95121 Catania
fax 095/7139257
                                                                                             
Oggetto: problematiche ATO ME2 ( spettanze dipendenti e continuazione dei servizi di igiene ambientale).

 
Le scriventi OO. SS., a seguito dell'incontro avuto nei giorni scorsi con i Commissari Liquidatori dell'ATO ME2, ed in considerazione delle ultime notizie riportate dagli organi di stampa inerenti il mancato pagamento di diverse mensilità ai dipendente dell'ATO ME2 e della ditta DUSTY S.r.l. che gestisce i servizi di igiene ambientale in tale ambito, in considerazione, altresì, delle recenti notizie che hanno visto ben 14 comuni dell'ambito territoriale ME 2, ricorrere all'ordinanza urgente ai sensi dell'art. 191 d. lgs. 152/2006.
Rilevato che la situazione igienico sanitaria dei 38 comuni dell'ATO ME 2, nelle more delle varie procedure, rischia di degenerare, con grave nocumento per la cittadinanza nonché per gli stessi operatori del settore;
Tutto ciò premesso e rilevato, si

chiede
un'incontro urgente con gli spett.li Enti di cui in indirizzo, al fine di stabilire le modalità di intervento in una situazione che rischia di degenerare per il mancato pagamento delle retribuzioni ai dipendenti e per i rischi legati alla precarietà occupazionale degli stessi a seguito delle iniziative assunte da taluni comuni del medesimo ambito.
In attesa di sollecito riscontro, si coglie l'occasione per inviare
                                               Distinti Saluti.

                                                                       FP CGIL        -  FIT CISL  - UILTRASPORTI
                                                                 F.to   C. Pino          F.to  E. Testa       N. Musca

lunedì 5 marzo 2012

AVVISO di pubblicazione delle graduatorie provvisorie di terza fascia

AVVISO di pubblicazione delle graduatorie provvisorie di terza fascia

 

 

Prot. 2029                                                                              Messina, 1 marzo 2012

Ai Dirigenti Scolastici

Loro Sedi

All'Ufficio per la Comunicazione

per la pubblicazione sul sito

e, p.c. Alle O.SS. di Categoria della provincia

Loro Sedi

All'Ufficio Scolastico Regionale – Direzione Generale

Palermo

 

Oggetto: – Avviso di pubblicazione graduatorie provvisorie di terza fascia personale ATA. – Art. 9 comma 5 D.M. 104 del 10/11/11.

Per il seguito di competenza, si comunica che dal 2 marzo 2012 saranno disponibili, sul portale SIDI le graduatorie provvisorie in oggetto.

Ai sensi dell'art. 9, del D.M. 104/11 si stabilisce che le graduatorie in argomento dovranno essere pubblicate all'albo delle rispettive istituzioni scolastiche il giorno 2 marzo 2012.

Da tale data chiunque ne abbia interesse ha facoltà, entro dieci giorni di proporre reclamo scritto al Dirigente Scolastico che ha proceduto alla valutazione della domanda.

                                                                                                    F.to Il Dirigente

                                                                                                     (Emilio Grasso)

 

per visualizzare: istanze on line - servizi - graduatorie ata

giovedì 1 marzo 2012

Uil Fpl: ‘Illegittima trattenuta sulla busta paga dei lavoratori pubblici

Uil Fpl: 'Illegittima trattenuta sulla busta paga dei lavoratori pubblici'

Scritto da il 28 febbraio 2012 alle 19:16 e archiviato sotto la voce Foto. Qualsiasi risposta puo´ essere seguita tramite RSS 2.0. Puoi rispondere o tracciare questa voce

Uil Fpl: 'Illegittima trattenuta sulla busta paga dei lavoratori pubblici'

"Mesi fa la UIL Federazione Poteri Locali denunciava un' illegittima trattenuta sulla basta paga dei lavoratori pubblici. Adesso anche la giurisprudenza ci dà ragione" commenta soddisfatto Antonio Pagliuca, in merito alla sentenza n. 564 del 18.01.2012, che ha dichiarato l'illegittimità della trattenuta sul TFR, rilevando l'incompatibilità del vecchio regime con il nuovo sistema di calcolo previsto dall'art. 2120 del Codice Civile.
La legge n. 122 del 30 luglio 2010, all'articolo 12, comma 10, prevede per tutti i dipendenti pubblici assunti entro il 31 dicembre 2000, la trasformazione obbligatoria da TFS a TFR a partire dalle anzianità contributive che matureranno a far data dal 01 gennaio 2011. In particolare il predetto comma prevede che "…..il trattamento di fine rapporto si effettua secondo le regole dell'articolo 2120 del codice civile, con l'applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento…..". La circolare n. 17 del 08 ottobre 2010, mediante la quale l'INPDAP avrebbe dovuto fornire chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla legge 122/10, indica invece un criterio difforme da quello ivi stabilito. Infatti il criterio di calcolo suggerito dall'INPDAP coincide con quello previsto dal D.P.C.M. 20 dicembre 1999 il quale, in realtà, deve ritenersi applicabile ai soli dipendenti assunti a far data dal 01 gennaio 2001. In tal modo l'INPDAP, a decorrere dal 01 gennaio 2011, pone in atto a carico di tutti i dipendenti pubblici un'illegittima trattenuta del 2,50% sull'80% delle voci stipendiali fisse (oppure del 2% sul 100% delle predette). Tale criterio di calcolo, che determina in capo ai dipendenti un notevole danno economico, deve ritenersi in contrasto con il disposto dell'articolo 12, comma 10, della legge n.122 del 30 luglio 2010 e come tale del tutto illegittimo.
In particolare, il TAR ha osservato come la persistenza della trattenuta del 2,5% determini una reale diminuzione della retribuzione dei lavoratori pubblici e del futuro trattamento di fine servizio, senza alcuna negoziazione e, soprattutto, senza connessione con la quantità e qualità del lavoro prestato, rimasta immutata.
Il Giudice amministrativo sottolinea anche come la persistenza della trattenuta del 2,5% porti un aggravio notevole per il pubblico dipendente rispetto a quello privato, perché la quota del 6,91 per cento, di per sé già ben inferiore a quella dovuta dai datori di lavoro privati, con il permanere della trattenuta incriminata, porti di fatto l'onere a carico della Amministrazione al solo 4,91% della retribuzione.
"Insomma,- conclude il segretario responsabile della Uil Fpl di Benevento, Antonio Pagliuca – avevamo ragione noi. E' ora di restituire ai dipendenti pubblici i loro soldi e che lo Stato, così come le Regioni e le Autonomie Locali, la smettano di operare un vero e proprio prelievo forzoso a carico del lavoratore pubblico, per di più in un periodo di blocco indiscriminato delle retribuzioni".