venerdì 31 maggio 2013

BORSE DI STUDIO anno scolastico 2011/2013

SI INFORMA CHE E' POSSIBILE PRESENTARE ISTANZA

PER L'ASSEGNAZIONE

BORSE DI STUDIO

PER L'ANNO SCOLASTICO

2011/2012

AVENTI DIRITTO : TUTTI GLI STUDENTI DELLA SCUOLA

PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

LIMITE ISEE ANNO 2011 € 10.632.94

SCADENZA 21/06/2013

DOMANDA BORSA DI STUDIO 2012/2013

DOMANDA BORSA DI STUDIO 2012/2013

 

 

RINVIO PRESENTAZIONE MOD 730

DALLA RIVISTA TELEMATICA FISCO OGGI
 
 
Attualità
Dichiarazione dei redditi 730/2013: 
prorogati i termini per la consegna
In corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale il Dpcm che fa slittare al 10 giugno 2013 la scadenza per la consegna dei modelli ai soggetti che prestano l'assistenza fiscale
testo alternativo per immagine
C'è tempo fino a lunedì 10 giugno per presentare il modello 730/2013 (redditi 2012) ai Caf e ai professionisti abilitati.
Slittano conseguentemente anche i termini entro cui i soggetti che prestano assistenza fiscale dovranno assolvere gli adempimenti successivi: per loro, previsto il rinvio di una settimana, dal 17 al 24 giugno, per consegnare ai contribuenti copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione modello 730-3.
Proroga, infine, anche per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei modelli predisposti e del relativo risultato contabile, che avrà come data limite l'8 luglio e non più il 30 giugno.

I nuovi termini per la presentazione del modello 730/2013 sono stati fissati da un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, datato 29 maggio 2013, prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
r.fo.
pubblicato Giovedì 30 Maggio 2013
  

giovedì 23 maggio 2013

IMU 2013 - GIUGNO

articolo da FISCO OGGI
 
Normativa e prassi
È "ufficiale": l'abitazione principale
salta l'appuntamento Imu di giugno
In Gazzetta il decreto che sospende il pagamento del tributo per alcune categorie di immobili. Versamento confermato per i proprietari di immobili di pregio, ville e castelli
testo alternativo per immagine
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 54/2013 del 21 maggio che sospende il pagamento della prima rata dell'Imu 2013 per le abitazioni principali (non di lusso) e relative pertinenze (una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), i terreni agricoli e i fabbricati rurali.
L'appuntamento di giugno è confermato, invece, per seconde case, negozi, uffici, capannoni industriali e aree edificabili.
 
Il blocco è stato disposto in attesa del riordino complessivo della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare. Previste, in particolare, la ridefinizione della potestà impositiva di Stato e Comuni e l'eventuale riconoscimento della deducibilità dal reddito d'impresa dell'Imu relativa agli immobili utilizzati per attività produttive.
La riforma, però, dovrà essere attuata entro il prossimo mese di agosto. In caso contrario, tornerà "in auge" la normativa vigente e la prima rata dell'Imu 2013, messa in standby per quelle particolari categorie di immobili, dovrà essere versata entro il 16 settembre.

Non passa in cassa
Riepilogando, saltano, per ora, la prima rata dell'imposta municipale 2013 le abitazioni principali non di pregio e le loro pertinenze, gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie che costituiscono "prima casa" dei soci assegnatari, gli alloggi "popolari" assegnati dallo Iacp o da altri enti di edilizia residenziale pubblica.
Esclusi dal versamento, inoltre, i terreni agricoli e i fabbricati rurali indicati nell'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del Dl 201/2011.

L'abitazione principale non sempre è sinonimo di "sospensione"
Attenzione, però, l'effetto sospensione dell'acconto Imu di giugno, non riguarda i proprietari di abitazioni principali di pregio. Ne rimangono fuori, infatti, appartamenti signorili, ville e castelli, per i quali la rata è confermata. In particolare, la sospensione non riguarda gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
In cassa, secondo la disciplina vigente, inoltre, per le seconde case (anche se in uso gratuito a parenti), negozi, uffici, box e cantine ulteriori a quelle considerate pertinenze dell'abitazione principale. Non saltano l'appuntamento neanche i proprietari di aree edificabili e immobili a uso produttivo, come strutture industriali, capannoni, cinema, alberghi.
Anna Maria Badiali
pubblicato Mercoledì 22 Maggio 2013