martedì 26 marzo 2013
mercoledì 6 febbraio 2013
ASPI - MINI ASPI 2013
Dal 1° gennaio 2013 l'ASPI andrà a sostituire gradualmente
BENEFICIARI:
L'ambito di applicazione viene esteso alla totalità dei lavoratori dipendenti compresi apprendisti e soci lavoratori di cooperativa e conferma la tutela ai dipendenti della P.A. con contratto a tempo determinato.
REQUISITI:
I requisiti ricalcano quelli della vecchia Disoccupazione :
· almeno 2 anni di anzianità assicurativa
· 52 settimane di contributi nel biennio
· essere in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni
DURATA:
La durata a regime sarà di 12 mesi per chi ha meno di 55 anni e 18 mesi per gli altri.
La fase di transizione la durata sarà:
| Età | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| <50 anni | 8 | 8 | 10 | A regime 12 |
| 50-54 anni | 12 | 12 | 12 | A regime 12 |
| 55 e oltre | 12 | 14 | 16 | A regime 18 |
L'IMPORTO
A base di calcolo viene presa la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni divisa per il numero delle settimane di contribuzione effettivamente versate e moltiplicata per 4.33.
L'importo sarà pari al 75% per la parte di retribuzione fino a € 1180 più un eventuale 25% per la parte di retribuzione eccedente i € 1180 , con un massimale di € 1119.
E' prevista una riduzione del 15%dopo i primi 6 mesi di fruizione e un ulteriore decurtazione del 15% dopo il 12° mese.
DOMANDA E DECORRENZA
Per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica, all'INPS, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento (68 giorni).
L'indennità di cui al comma 1 spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda.
NUOVA OCCUPAZIONE
In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennità ASpI è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, fino ad un massimo di sei mesi; al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a sei mesi l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento nell'ambito dell'ASpI o della mini-ASpI
AMmortizzatori sociali
► Mini ASpI
A decorrere dal 1° gennaio 2013, i lavoratori che possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria, è liquidata un'indennità di importo pari a quanto definito per l'ASpI.
I lavoratori per percepire l'indennità devono essere in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni .
Per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica, all'INPS, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento (68 giorni).
In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'indennità è sospesa d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie fino ad un massimo di cinque giorni; al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
venerdì 1 febbraio 2013
da 24 live -Stop alla raccolta rifiuti. I lavoratori di Saponara e Furnari incrociano le braccia. Protesta il sindaco di Terme
Stop alla raccolta rifiuti. I lavoratori di Saponara e Furnari incrociano le braccia. Protesta il sindaco di Terme
Crescono i disagi per i residenti dei comuni dell'Ato Me2, dove operano i dipendenti della Dusty distaccati nei depositi di Saponara e Furnari, che da 10 mesi non ricevono lo stipendio. Da oggi è infatti bloccata la raccolta dei rifiuti in 30 dei 38 comuni dell'ambito territoriale compreso tra Villafranca e Brolo. Solo alcuni centri come Barcellona e Milazzo, che hanno adottato il sistema del rapporto diretto con la ditta catanese, stanno risentendo solo parzialmente di piccoli ritardi nel servizio.
Sul piede di guerra è invece il sindaco di Terme Vigliatore Bartolo Cipriano. "La Dusty, incaricata del servizio, a partire dalla giornata odierna – afferma il primo cittadino – come già accaduto in passato, ha arbitrariamente interrotto la raccolta nel territorio di Terme Vigliatore. Tale condotta è assolutamente ingiustificata in quanto il questo Comune è tra i pochi ad essere in regola con i pagamenti ed ha da sempre provveduto alla liquidazione dei corrispettivi alla Dusty addirittura prima della scadenza prevista in contratto. Con una lettera di diffida, abbiamo chiesto alla società catanese di inserire Terme Vigliatore nello stesso bacino d'utenza di Barcellona e Milazzo, che come questo Comune hanno rispettato i termini per i pagamenti e che ad oggi non hanno subito disservizi rilevanti".
giovedì 27 dicembre 2012
lunedì 26 novembre 2012
mercoledì 7 novembre 2012
MANIFESTAZIONE GENERALE CGIL- CISL UIL - MESSINA 10 NOVEMBRE 2012
AFFRONTARE L'EMERGENZA, USCIRE DALLA CRISI
MANIFESTAZIONE GENERALE CGIL- CISL UIL - MESSINA 10 NOVEMBRE 2012
mercoledì 31 ottobre 2012
Cancellata la norma che modificava i trattamenti di buonuscita
Cancellata la norma che modificava i trattamenti di buonuscita
(Cosa accade alla ritenuta del 2,50 % ai fini dell'opera di previdenza)
Il Consiglio dei Ministri con un decreto legge approvato venerdì 26.10.2012 (DL n. 185 del 29/10/2012, allegato), ha risolto in radice la questione relativa al prelievo del 2,50%, relativo al calcolo del Trattamento di Fine Servizio ( c.d. buonuscita), abrogando l'articolo 12, comma 10, del decreto Legge 31.05.2010 n° 78, convertito, con modificazioni, in Legge 30.07.2010, n° 122.
L'articolo abrogato prevedeva, dal 1° gennaio 2011 una prima quota di buonuscita calcolata con il sistema precedente (ultima retribuzione, escluso l'accessorio, per il numero di anni di servizio utile) ed una seconda quota di buonuscita calcolata con l'applicazione dell'aliquota del 6,91%, adottata ai fini della determinazione del TFR, come per i lavoratori privati, conteggio certamente meno favorevole del precedente.
Il nuovo D.L., subito attuativo, ripristina le modalità di calcolo del TFS facendo venire meno la materia del contendere, determina l'estinzione di tutti i processi pendenti (ad eccezione di eventuali sentenze "passate in giudicato"), priva di effetti le sentenze emesse.
Per tutti coloro che, nel frattempo, hanno avuto la liquidazione della buonuscita in base alle disposizioni dell'art. 12, comma 10, della Legge sopra citata, si procederà nell'arco di 1 anno alla riliquidazione della stessa e, in ogni caso, non si provvederà al recupero delle eventuali somme già erogate in eccedenza.
Il ripristino del TFS, a decorrere dal 1° gennaio 2011, rende legittima la ritenuta del 2,50 e non più fondata la richiesta di restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 dell'80% della base contributiva utile ai fini del TFS.
Pubblicate in G.U. le linee guida per Istituiti tecnici e professionali:
| SUPPLEMENTI ORDINARI GU del 29/10/2012 |
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| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |






